Art. 15.
(Effetti del verbale di conciliazione).

      1.  Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui all'articolo 4 a richiesta di una delle parti può essere sottoposto all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'organismo interessato. All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale viene verificata la regolarità formale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.
      2.  Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui agli articoli 5 e 6 non necessita di alcuna omologazione e costituisce di per sé titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione di ipoteca giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.